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Lavoro Minorile e sicurezza sul lavoro
legge di riferimento: Legge 977/1967, aggiornata al D.Lgs 345/1999
Per comprendere su cosa si basi la tutela normativa si deve fare riferimento non solo al non completo sviluppo fisico scheletrico dei minori ma anche alle ridotte capacità percettive nei confronti dei rischi e alla poca esperienza che rendono il minore maggiormente vulnerabile da un punto di vista dei rischi presenti sul luogo di lavoro.
Le Regole per il lavoro minorile
L.977/67
1- l’età minima di ammissione all’impiego deve coincidere con quella in cui cessano gli obblighi scolastici”.
2- l’azienda deve aver regolarmente effettuato la valutazione di tutti i rischi presenti nelle varie lavorazioni distinguibili per gruppi omogenei
3- i minori, possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all’attività lavorativa cui saranno adibiti, in seguito a visita medica, annuale.
4-Le visite mediche sono effettuate a cura e spese del datore di lavoro, dal medico competente dell’azienda o presso un medico del Servizio sanitario nazionale
5- Per i minori l’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
6- i minori non possono essere adibiti a lavoro notturno (il “periodo notturno” è quel lasso di tempo di almeno sette ore consecutive nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), se non in caso di ESTREMA necessità e per il tempo strettamente necessario
7- non possono essere esposti ai seguenti rischi lavorativi, se non per breve tempo e solo in caso di estrema necessità (allegato I L.977/1967).:
- rischio chimico non irrilevante
- rischi fisici (vibrazioni, ROA, campi elettromagnetici, rumore oltre gli 87 dcb)
- rischi biologici (agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell’articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.)
- non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto (ovviamente MMC con indice di sollevamento minore di 1)
- Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione
- Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
- Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
- Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica
- Lavori nelle macellerie che comportano l’uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.
8-gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi;
9-L’orario di lavoro degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l’orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un’ora almeno.
10-Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica
Il regime sanzionatorio
inosservanza su obblighi scolastici: arresto da 1 a 4 mesi e sanzione da 1000 a 5000 euro
visita medica e riposo settimanale: arresto fino a 3 mesi e ammenda da 500 fino a 3000 euro
orario di lavoro: ammenda da 500 a 300 euro