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In caso in cui il personale ispettivo dell’Ispettorato del lavoro, Vigili del Fuoco, e delle ASL, durante i controlli per la ricerca di violazioni sulla sicurezza, rilevino la presenza di un numero di lavoratori irregolari pari ad almeno il 10% del totale, gli stessi ispettori al momento del rilevamento della violazione possano sospendere l’attività !!
La sospensione si aggiunge naturalmente alle sanzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758
Per cui facendo due conti in un azienda che occupi fino a 10 lavoratori ma che impieghi un solo lavoratore irregolare (IN NERO!) gli organi ispettivi sul momento
possono far chiudere l’esercizio
⚠️Al comma 15 del modificato articolo 14 si prevede che il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e’ punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.