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il Decreto di riferimento è il D.M del 02/09/2021 che entrerà (salvo proroghe) il 04/10/2022 (un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale)
all’Articolo 2 comma 2 si recita :
Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di
gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:
luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone,
indipendentemente dal numero dei lavoratori
all’art 4 del 03/09/21 (che entrerà in vigore il 29/10/2022) poi si semplifica
Misure semplificate per la gestione dell’emergenza
1. Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza
contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può
predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza, costituite dalla planimetria e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti
In caso di violazione il regime sanzionatorio è quello previsto dall’articolo 14 del d.l. 81/2008 e dall’allegato I che prevede la sospensione dell’attività, e dall’Articolo 55 che prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o sanzione da 1.200 a 5.200 euro per violazioni all’articolo 46 dello stesso testo unico per la sicurezza (d.Lgs 81/2008)